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Minacce e difese
I consigli dell’avvocato per gli acquisti on line
Chi acquista on line gode
innanzitutto delle tutele
previste dalla leggi in materia
di contratti “a distanza”.
In tutti questi casi è
riconosciuto un diritto di
recesso, esercitabile per
qualsiasi motivo, anzi per la
verità senza bisogno di alcun
motivo e quindi anche per
capriccio, entro un termine
che, con il nuovo codice del
consumo entrato in vigore il
23.10.2005, è ora di 10 giorni
lavorativi per tutti i casi.
Quindi, se si rimane vittima di
un "furto di identità", la
soluzione più semplice può
essere semplicemente il
recesso, che consente di
avere indietro integralmente il
corrispettivo già "sottratto".
Naturalmente in questi casi si
perdono le spese di spedizione
e consegna, però può valere
ugualmente la pena per
risolvere il problema in breve
tempo.
In ogni caso, per quanto
riguarda più in particolare le
frodi poste in essere con le
carte di credito, la tutela
principale è oggi posta dall'art.
56 del nuovo codice del
consumo appena entrato in
vigore. Secondo tale
disposizione, "l'istituto di
emissione della carta di
pagamento riaccredita al
consumatore i pagamenti dei
quali questi dimostri
l'eccedenza rispetto al prezzo
pattuito ovvero l'effettuazione
mediante l'uso fraudolento
della propria carta di
pagamento da parte del
fornitore o di un terzo".
Quindi in tutti i casi di
pagamento non dovuto la
banca deve restituire i soldi.
Ma come fa la vittima del
"furto di identità" a dimostrare
che un pagamento non era
dovuto? Il problema in realtà
non esiste, perché negli
acquisti on line non viene mai
sottoscritta la "nota di spesa",
quindi il cliente può sempre
richiedere il rimborso.
La "nota di spesa" è il
bigliettino che, negli acquisti
tradizionali con carta di
credito, il cliente sottoscrive di
suo pugno e rilascia al
fornitore. Per la legge italiana
l'esistenza di una nota di
spesa, cioè di un documento
firmato dal titolare della carta,
è sempre e comunque
necessario per ottenere il
pagamento. Non è possibile
presentare ad una banca un
documento in cui è indicato il
numero di carta di credito di
una determinata persona ed
ottenere un pagamento, senza
che a tale documento sia
apposta la sottoscrizione del
titolare della carta.
Pertanto, nei casi in cui si
verificano degli addebiti senza
che nessuno abbia mai firmato
una nota di spesa, c’è una
sola possibilità: o gli istituti di
credito pagano ordini di
pagamento cui non è apposta
alcuna sottoscrizione, oppure
in calce a tali ordini di
pagamento è stata apposta
una firma falsa. In entrambi i
casi, tuttavia, il consumatore è
tutelato.
T.Solignani
avvocato in Modena
(Fonte: PcOpen - Notizia aggiornata al 29 Dicembre 2006)
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