ASPETTI
LEGALI SUGLI MP3
In questa
sezione vengono trattate le seguenti tematiche:
- utilizzo degli mp3 e diritto d'autore.
- sanzioni amministrative per l'uso improprio degli
mp3.
- sanzioni
penali per il commercio illegale a fini di lucro degli
mp3.
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Utilizzo
degli mp3 e diritto d’autore
In Italia, in materia di diritto d'autore,
vige la legge n. 633 del 22 aprile 1941.
Essa prescrive che tutti i brani musicali
coperti da copyright, qualunque sia il loro formato (quindi anche
MP3), qualunque sia il mezzo attraverso il quale essi vengano distribuiti
(quindi anche Internet), sono tutelati dalla legge sul diritto d'autore
a meno che non sia espressamente dichiarato il contrario.
Leggiamo testualmente da alcuni brani
sotto riportati:
Articolo 1 :
"Sono protette ai sensi di questa
legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono
alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura,
al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o
la forma di espressione".
Articolo 13:
"Il diritto esclusivo di riproduzione
ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi
mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la
incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed
ogni altro procedimento di riproduzione".
Articolo 17:
"Il diritto esclusivo di distribuzione
ha per oggetto il diritto di mettere in commercio, di porre
in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, l'opera o gli esemplari
di essa".
E’ quindi vietato scaricare MP3 dalla
rete o entrare in loro possesso attraverso altri canali.
Persino se effettuiamo un download
da un sito estero siamo al riparo dalle sanzioni: in questi casi
infatti ad applicare la legge è comunque il giudice del paese
dove è stato commesso l'illecito.
L’unica concessione lasciata dalla
normativa vigente è la possibilità di trasformare
i propri Cd Audio regolarmente acquistati nel formato MP3, purchè
ne venga fatto un uso esclusivamente personale.
E’ invece vietato distribuire tali
copie di MP3 a terzi o scambiarli sia a titolo gratuito che previo
pagamento (a meno che non si entri in possesso della "Licenza
sperimentale per l'utilizzazione in reti telematiche di opere musicali
tutelate dalla S.I.A.E.").
Leggiamo testualmente alcuni brani
tratti dall’ Articolo 68:
"E’ libera la riproduzione di singole
opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a
mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione
dell'opera nel pubblico" …mentre…
"E' vietato lo spaccio di dette
copie nel pubblico e, in genere ogni utilizzazione di concorrenza
con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore".
Infine, in base all’articolo 16, relativo
al diritto esclusivo di diffusione a distanza, è possibile
ascoltare gli MP3 in streaming audio (l’equivalente Internet della
radiodiffusione), un ascolto però priva della possibilità
di trattenere una copia per sé.
Sanzioni amministrative per l’uso
improprio dei files MP3
Quali sono le sanzioni per chi scarica
dalla rete ed utilizza copie di file MP3 senza fini di lucro?
Leggiamo testualmente:
1. Dopo l’articolo 174 della legge
22 aprile 1941, n. 633 [11], sono inseriti i seguenti:
"Art. 174-bis. – 1. Ferme le sanzioni
penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella
presente sezione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell’opera o del
supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore
a lire duecentomila. Se il prezzo non è facilmente determinabile,
la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa
si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni
esemplare abusivamente duplicato o riprodotto." …
Sanzioni penali per il commercio
illegale a fini di lucro dei files MP3
Nel caso di illecito accertato si
può esser perseguiti penalmente: deve cioè sussistere
una attività illegale basata sul commercio di MP3 da cui
si ottengano profitti sfruttando impropriamente le opere altrui.
Leggiamo testualmente cosa prescrive
la legge in merito e quali sono le sanzioni in caso di infrazione:
1. L’articolo 171-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633 [16], è sostituito dal seguente:
"Art. 171-ter. - 1. È punito,
se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni
di lire chiunque a fini di lucro:
- abusivamente duplica, riproduce,
trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in
tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito
televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi,
nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o
audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- abusivamente riproduce, trasmette
o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti
di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali
o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite
in opere collettive o composite o banche dati;
- pur non avendo concorso alla duplicazione
o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene
per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio,
concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta
in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi
procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico
le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a)
e b);
- detiene per la vendita o la distribuzione,
pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta
in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione
con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento,
od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della
presente legge, l’apposizione di contrassegno da parte della Società
italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno
medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero
produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio,
vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere,
a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto
d’autore o dei diritti connessi;
- in assenza di accordo con il legittimo
distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio
criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti
alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- introduce nel territorio dello
Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce,
vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove
commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione
speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza
il pagamento del canone dovuto.
2. È’ punito con la reclusione
da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni
di lire chiunque:
- riproduce, duplica, trasmette o
diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede
a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie
o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti
connessi;
- esercitando in forma imprenditoriale
attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione,
importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti
connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- promuove o organizza le attività
illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il
fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti
nel comma 1 comporta:
- l’applicazione delle pene accessorie
di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- la pubblicazione della sentenza
in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione
nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- la sospensione per un periodo
di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva
per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall’applicazione
delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati
all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori,
musicisti, scrittori ed autori drammatici".