Cosa è la SIAE
La SIAE è la Società Italiana degli Autori ed Editori. La sua funzione istituzionale è la tutela del diritto d'autore. La SIAE amministra le opere di circa 80.000 aderenti facendo sì che per ogni sfruttamento di un’opera sia corrisposto all’autore e all’editore un adeguato compenso.
Di fatto, rappresenta uno sportello unico per la cultura. In un mondo caratterizzato da una sempre più vorticosa diffusione delle opere, la SIAE è, infatti, l'interlocutore per conto degli autori e degli editori di radio, televisioni, produttori discografici, organizzatori di concerti, impresari teatrali, editori e di chi diffonde la cultura ad ogni livello e con ogni modalità. Di tutti coloro, insomma, che utilizzano le opere dell’ingegno, con lo scopo di assicurare il pagamento dei diritti d’autore a chi crea un’opera.
La SIAE è, dunque, un punto di riferimento per gli autori e gli editori, ma anche per gli operatori dello spettacolo: un'unica società (nel linguaggio delle società d'autori si definisce "società generalista") che rilascia migliaia e migliaia di autorizzazioni per l'utilizzazione di ogni opera, facilitando così l’attività delle imprese per la corresponsione dei diritti e garantendo il lavoro degli autori.
Vi aderiscono volontariamente autori, editori ed altri titolari di diritti d'autore, per tutelare economicamente le loro creazioni.
La Direzione Generale della SIAE è a Roma, in viale della Letteratura n. 30 (tel. 06/59901, fax 06/59647050-52).
La SIAE è inoltre presente su tutto il territorio italiano con 13 sedi regionali, 34 filiali e oltre 600 mandatari.
La Storia della SIAE
La "Società Italiana degli Autori" nacque esattamente il 23
aprile del 1882 in un palazzo del centro della vecchia Milano, il palazzo
Ponti (allora si chiamava
Pullè) in via Brera n. 19. Fu una vera e propria assemblea costituente del mondo
intellettuale dell’epoca in cui erano rappresentati scrittori, musicisti,
commediografi, editori. Era presieduta da Cesare Cantù al quale venne conferita
la carica di presidente onorario.
Del primo Consiglio Direttivo furono
chiamati a far parte uomini tra i più illustri nel campo della musica, della
letteratura e del teatro: da Giuseppe Verdi a Giosuè Carducci, da Francesco De
Sanctis a Edmondo De Amicis. Tra i promotori della Società figuravano Roberto
Ardigò, Arrigo Boito, Ulrico Hoepli, Edoardo Sonzogno, Giovanni Verga, Pasquale
Villari, Giuseppe Zanardelli.
Il primo Statuto
Lo Statuto approvato dalla prima Assemblea la definisce
"Società per la tutela della proprietà letteraria ed artistica".
I primi anni
vennero spesi in un intenso lavoro di propaganda su riviste e giornali, in
conferenze e riunioni per sensibilizzare l’opinione pubblica sui principi
giuridici e morali della protezione delle creazioni artistiche. Ciò consentì che
si formasse nel Paese una coscienza pubblica del rispetto dei diritti d’autore,
premessa indispensabile perché l’Italia figurasse tra i fondatori dell’Unione di
Berna nel 1886 e aderisse alla successiva Convenzione di Berna, a tutt'oggi il fondamento per la tutela del diritto
d'autore nel mondo.
All’inizio fu il teatro
In quegli anni la Società aveva solo due Sezioni: una per
l’incasso dei diritti teatrali e l’altra dei diritti musicali.
Questi ultimi
fruttarono, nei primi anni, più dibattiti giudiziari che incassi. I diritti
teatrali, più facilmente accertabili, cominciarono invece a dare ben presto i
loro frutti, modesti ma significativi. Nel 1888 furono incassate e ripartite
4.561 lire: la Sezione degli autori drammatici contava allora 104
soci!
Un’agenzia per i diritti d’autore
Dal 1896 al 1926 inizia un periodo in cui la Società da
sodalizio a carattere culturale si trasforma in una organizzazione, che opera in
campo economico e sviluppa la sua funzione di agenzia intermediaria dei diritti
d’autore.
I bilanci degli esercizi del primo dopoguerra si chiusero con
proventi netti di notevole entità per quei tempi. La Sezione più attiva era
ancora quella del teatro. I suoi incassi nel 1921 erano saliti a 7 milioni e
mezzo, i soci a 1.074. La Sezione dei diritti musicali, che nel 1903 contava 81
soci, nel 1921 ne aveva 1.800.
Alle Sezioni originarie si aggiunse nel 1920
la Sezione del Libro, incaricata dalle associazioni di autori e degli editori di
controllare il servizio della timbratura dei frontespizi della opere pubblicate
in volume.
La prima convenzione con lo Stato
Nel 1921 fu stipulata la prima convenzione con lo Stato
Italiano per la riscossione dell’Imposta sugli Spettacoli, rinnovata fino al
1999, anno in cui la stessa è stata abolita. Ma la SIAE ha stipulato, in
seguito, altri importanti accordi di cooperazione
con lo Stato e con altri Enti ed Istituzioni pubbliche e private.
Nella
primavera del 1926 la Società trasferì i suoi uffici da Milano a Roma, in Via
del Gesù, nel vecchio palazzo Guglielmi. In quel periodo il Comune di Roma
cedette in uso alla Società lo storico palazzetto del Burcardo, dal nome del
prelato straniero, Johannes Burckardt, che se lo era fatto costruire alla fine
del XV secolo e che la SIAE destinò a Biblioteca ed a Museo Teatrale.
Sempre
nel 1926 entrava in vigore la nuova legge sul diritto d’autore, che segnava un
grande progresso con il riconoscimento del diritto morale dell’autore che
sarebbe stato poi recepito anche a livello internazionale (1928) nella citata
Convenzione di Berna.
Nel 1927 la Società assumeva il nome di "Società
Italiana degli Autori ed Editori".
Cultura di massa e rinnovamento
L’organizzazione tecnica ed amministrativa migliorò
progressivamente negli anni seguenti, la rete degli agenti divenne sempre più
capillare sul territorio, gli incassi aumentarono in seguito all’enorme sviluppo
del cinema, della radio e degli altri mezzi di riproduzione delle opere. Il 22
aprile del 1941 fu emanata la legge n.633 sul diritto
d’autore - tuttora vigente - per adeguare
la disciplina alla rapida evoluzione dei mezzi di riproduzione delle opere
dell’ingegno. La legge n. 633, nel definire la natura di ente pubblico della
SIAE, le riconobbe in via esclusiva l’attività di intermediazione per
l’esercizio dei diritti di pubblica rappresentazione, esecuzione, registrazione
e radiodiffusione delle musicali, teatrali e letterarie.
La SIAE oggi
Il decreto legislativo n.419, di riordinamento degli enti pubblici
(approvato il 29 ottobre del 1999, in attuazione dell’art.14 della legge n.59 -
cosiddetta legge Bassanini), definisce oggi la Società Italiana degli Autori ed
Editori come Ente pubblico a base associativa. Ordinamento fondamentale della
Società è il nuovo Statuto, approvato definitivamente il 3 dicembre 2002.
La SIAE è
sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del
Ministero per i Beni e le Attività culturali (Legge 109/05 di conversione del
Decreto Legge 26 aprile 2005 n.63).
La struttura
La SIAE é la Società degli Autori e degli Editori, che la amministrano attraverso gli Organi Sociali eletti da loro e tra loro stessi.
La sua struttura comprende il Direttore Generale e si articola in 5 Divisioni, di cui fanno parte Sezioni, per l’amministrazione del diritto d’autore, e Servizi per la gestione interna della Società e dei servizi di cooperazione. Dell’organizzazione strutturale fanno parte anche l'Area Comunicazione, l'Ufficio Rapporti Internazionali e l'Ufficio Legislativo.
La SIAE é, inoltre, presente sul territorio a livello capillare, tramite le sue 13 sedi regionali, 34 filiali e oltre 600 mandatari.
La Tutela economica del diritto d’autore
La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo stabilisce che ciascuno ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica della quale egli è autore. Ogni volta che un'opera viene rappresentata in pubblico, eseguita, diffusa, riprodotta, utilizzata nelle forme più diverse, l’autore ha il diritto di esigere un compenso in relazione all’utilizzo del suo lavoro: è il diritto d'autore, che spesso viene erroneamente ritenuto una tassa, mentre in realtà è la giusta retribuzione dovuta a chi ha creato un'opera.
L’autore che decide di aderire alla SIAE, di fatto le delega il compito di seguire il "percorso" delle proprie opere, in Italia e nel mondo, concedendo licenze ed autorizzazioni per l’utilizzazione dei suoi lavori, riscuotendo e distribuendo all’autore i relativi compensi. Un compito necessario, ma non facile, per non dire quasi sempre impossibile, per un singolo individuo. Un lavoro non creativo al servizio del lavoro creativo, che permette all’autore di dedicarsi interamente alla propria attività; mentre la SIAE, che tra l’altro è presente con i suoi uffici in tutto il territorio italiano (ed ha rapporti con Società d’autori di tutto il mondo) si occupa di tutelare le opere e gestire i rapporti con i cosiddetti "utilizzatori".
La SIAE tutela le opere musicali, quelle letterarie e dell’arte visiva, quelle teatrali e radiotelevisive, quelle cinematografiche e le opere liriche. E’ inoltre possibile depositare presso la SIAE le Opere Inedite ed i programmi software.
La SIAE è inoltre una delle prime Società d’Autori al mondo ad aver predisposto, in via sperimentale, una licenza per la tutela della musica su Internet.
Il territorio
Tramite la sua organizzazione capillare sul territorio, la SIAE
verifica e controlla tutte le utilizzazioni del repertorio tutelato (musica,
teatro, cinema, ecc.) e facilita la definizione delle pratiche che prevedono il
contatto con un ufficio SIAE.
L’attuale Rete territoriale si articola in:
-
13
Sedi Regionali con funzioni di
coordinamento e controllo in ambito regionale. Curano i rapporti con le
istituzioni e gli organismi locali, sia per la tutela dell’immagine aziendale
che per lo sviluppo dei servizi offerti dalla SIAE e svolgono funzioni di
sportello nella zona di competenza territoriale. Presso alcune Sedi (Bari,
Bologna, Cagliari, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma) è anche operativo
lo Sportello autori,dove gli associati
possono depositare le proprie opere e dove gli interessati possono ottenere
assistenza e tutta la modulistica che occorre per le pratiche di adesione;
Diritto d'Autore - Domande e Risposte
-
Cos’è il diritto d’autore?
La legge speciale 22 aprile 1941, n. 633 istituisce la tutela delle opere dell’ingegno di carattere
creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all’architettura, al teatro, al cinema. La tutela consiste
in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali dell'autore) e di diritti morali
a tutela della personalità dell'autore, che nel loro complesso
costituiscono il "diritto d'autore".
-
Quali sono i diritti morali?
I diritti morali sono assicurati dalla legge a difesa della
personalità dell’autore e si conservano anche dopo la cessione dei diritti di
utilizzazione economica. Essi non sono soggetti a termini legali
di tutela.
I principali diritti morali sono:
-
il diritto alla paternità dell’opera (cioè il diritto di
rivendicare la propria qualità di autore dell’opera);
-
il diritto all’integrità dell’opera (cioè il diritto di
opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera che possa danneggiare la
reputazione dell’autore);
-
il diritto di pubblicazione (cioè il diritto di decidere
se pubblicare o meno l’opera).
-
Quali sono i diritti di utilizzazione economica?
I principali diritti di utilizzazione economica dell'opera sono:
-
diritto di riproduzione: cioè il diritto di effettuare la moltiplicazione in copie dell’opera
con qualsiasi mezzo;
-
diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o
lettura pubblica dell'opera: cioè il
diritto di presentare l’ opera al pubblico nelle varie forme di comunicazione
sopra specificate;
-
diritto di diffusione: cioè il diritto di effettuare la diffusione dell’opera a distanza
(mediante radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti telematiche,
ecc.);
-
diritto di distribuzione, cioè il diritto di
porre in commercio l’opera;
-
diritto di elaborazione, cioè il
diritto di apportare modifiche all’opera originale , di trasformarla, adattarla,
ridurla ecc..
Tutti questi diritti permettono all’autore di autorizzare o
meno l’utilizzo della sua opera e trarne i benefici economici.
-
Quando nasce il diritto d’autore? Ci sono delle formalità da
seguire?
Non c’è nessuna formalità amministrativa
da seguire per ottenere il
riconoscimento dei diritti d’ autore sull’ opera. Il diritto d’autore
nasce automaticamente con la creazione dell’opera.
-
Chi è il titolare dei diritti?
Il titolare dei diritti d’autore è, in via originaria, l’autore
in quanto creatore dell’opera (oppure, nel caso di opere in collaborazione, i
coautori).
I diritti patrimoniali possono poi essere acquistati, alienati
o trasmessi in tutte le forme e modi consentiti dalla legge.
-
Quanto dura la tutela economica dell’opera?
I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita
dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Trascorso tale periodo l’opera
cade in pubblico dominio. Nel caso di opere in collaborazione il
termine si calcola con riferimento al coautore che muore per
ultimo.
-
E’ libera l’utilizzazione di un’opera caduta in pubblico
dominio?
L’opera caduta in pubblico dominio è liberamente utilizzabile
senza autorizzazione e senza dover corrispondere compensi per diritto d’autore.
Ciò purché si tratti dell’opera originale e non di una sua elaborazione
protetta.
-
In che consiste l’attività della SIAE nell’ambito del diritto
d’autore?
La funzione istituzionale della SIAE consiste nell’attività di
intermediazione per la gestione dei diritti d’autore. La SIAE concede, quindi,
le autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere protette, riscuote i
compensi per diritto d’autore e ripartisce i proventi che ne derivano.
Svolge la propria attività in Italia, servendosi dei propri uffici e,
all’estero, attraverso le Società d’autori straniere con le quali ha stipulato
accordi di rappresentanza.
-
E’ obbligatorio aderire alla SIAE?
Non è obbligatorio aderire alla SIAE. L’adesione alla SIAE è
libera e volontaria. L’autore può teoricamente decidere di curare direttamente i
rapporti con gli utilizzatori per tutelare i propri diritti, ma di fatto
l’intermediazione di una organizzazione specializzata e capillare è
indispensabile.
In Italia, l’attività di intermediazione è riservata dalla
legge alla SIAE in via esclusiva. L’ autore può comunque scegliere di aderire ad
altre Società di autori di Paesi stranieri.
-
L’autore che aderisca alla SIAE, deve sempre avvalersi della
sua intermediazione?
Dal momento in cui l’autore aderisce alla SIAE, si avvale della
sua intermediazione per le utilizzazioni affidate alla sua tutela. Se
interpellato direttamente, dovrà indirizzare alla SIAE gli utilizzatori per il
rilascio delle autorizzazioni. L’autore non può concedere direttamente le
autorizzazioni, non può rinunciare ai diritti e non può accordare riduzioni.
Tutto ciò nell’interesse diretto dell’autore che, attraverso la gestione
collettiva dei diritti, è garantito nei confronti degli utilizzatori, ai quali è
assicurata la trasparenza di trattamento e la univocità di condizioni.
- Cosa sono i “diritti connessi” al diritto d’ autore ?
I “diritti connessi” al diritto d’ autore sono quei diritti che
la legge riconosce non all’ autore di un ‘opera, ma ad altri soggetti comunque
collegati o affini (si veda al riguardo il Titolo II della legge speciale 633/1941). I diritti connessi più importanti sono
quelli riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori, quelli che spettano ai
produttori di dischi fonografici o supporti analoghi, quelli dei produttori di
opere cinematografiche o audiovisive e quelli riconosciuti alle emittenti
radiofoniche e televisive
Altri diritti connessi, con forme di tutela più debole rispetto
al diritto d’ autore, sono poi riconosciuti agli autori (o agli editori) in
relazione a creazioni che non costituiscono vere e proprie “opere dell’
ingegno”: è il caso dei diritti sulle fotografie, sui bozzetti di scene
teatrali, sulle edizioni critiche di opere di dominio pubblico, sugli inediti
pubblicati dopo la scadenza del termine di tutela del diritto d’ autore ecc.
Le soprascritte informazioni sono tratte dal sito ufficiale della SIAE