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          La SIAE




Cosa è la SIAE

La SIAE è la Società Italiana degli Autori ed Editori. La sua funzione istituzionale è la tutela del diritto d'autore. La SIAE amministra le opere di circa 80.000 aderenti facendo sì che per ogni sfruttamento di un’opera sia corrisposto all’autore e all’editore un adeguato compenso.

Di fatto, rappresenta uno sportello unico per la cultura. In un mondo caratterizzato da una sempre più vorticosa diffusione delle opere, la SIAE è, infatti, l'interlocutore per conto degli autori e degli editori di radio, televisioni, produttori discografici, organizzatori di concerti, impresari teatrali, editori e di chi diffonde la cultura ad ogni livello e con ogni modalità. Di tutti coloro, insomma, che utilizzano le opere dell’ingegno, con lo scopo di assicurare il pagamento dei diritti d’autore a chi crea un’opera.

La SIAE è, dunque, un punto di riferimento per gli autori e gli editori, ma anche per gli operatori dello spettacolo: un'unica società (nel linguaggio delle società d'autori si definisce "società generalista") che rilascia migliaia e migliaia di autorizzazioni per l'utilizzazione di ogni opera, facilitando così l’attività delle imprese per la corresponsione dei diritti e garantendo il lavoro degli autori.

Vi aderiscono volontariamente autori, editori ed altri titolari di diritti d'autore, per tutelare economicamente le loro creazioni.

La Direzione Generale della SIAE è a Roma, in viale della Letteratura n. 30 (tel. 06/59901, fax 06/59647050-52).

La SIAE è inoltre presente su tutto il territorio italiano con 13 sedi regionali, 34 filiali e oltre 600 mandatari.



La Storia della SIAE

La "Società Italiana degli Autori" nacque esattamente il 23 aprile del 1882 in un palazzo del centro della vecchia Milano, il palazzo Ponti (allora si chiamava Pullè) in via Brera n. 19. Fu una vera e propria assemblea costituente del mondo intellettuale dell’epoca in cui erano rappresentati scrittori, musicisti, commediografi, editori. Era presieduta da Cesare Cantù al quale venne conferita la carica di presidente onorario.

Del primo Consiglio Direttivo furono chiamati a far parte uomini tra i più illustri nel campo della musica, della letteratura e del teatro: da Giuseppe Verdi a Giosuè Carducci, da Francesco De Sanctis a Edmondo De Amicis. Tra i promotori della Società figuravano Roberto Ardigò, Arrigo Boito, Ulrico Hoepli, Edoardo Sonzogno, Giovanni Verga, Pasquale Villari, Giuseppe Zanardelli.

Il primo Statuto

Lo Statuto approvato dalla prima Assemblea la definisce "Società per la tutela della proprietà letteraria ed artistica".
I primi anni vennero spesi in un intenso lavoro di propaganda su riviste e giornali, in conferenze e riunioni per sensibilizzare l’opinione pubblica sui principi giuridici e morali della protezione delle creazioni artistiche. Ciò consentì che si formasse nel Paese una coscienza pubblica del rispetto dei diritti d’autore, premessa indispensabile perché l’Italia figurasse tra i fondatori dell’Unione di Berna nel 1886 e aderisse alla successiva Convenzione di Berna, a tutt'oggi il fondamento per la tutela del diritto d'autore nel mondo.

All’inizio fu il teatro

In quegli anni la Società aveva solo due Sezioni: una per l’incasso dei diritti teatrali e l’altra dei diritti musicali.
Questi ultimi fruttarono, nei primi anni, più dibattiti giudiziari che incassi. I diritti teatrali, più facilmente accertabili, cominciarono invece a dare ben presto i loro frutti, modesti ma significativi. Nel 1888 furono incassate e ripartite 4.561 lire: la Sezione degli autori drammatici contava allora 104 soci!

Un’agenzia per i diritti d’autore

Dal 1896 al 1926 inizia un periodo in cui la Società da sodalizio a carattere culturale si trasforma in una organizzazione, che opera in campo economico e sviluppa la sua funzione di agenzia intermediaria dei diritti d’autore.
I bilanci degli esercizi del primo dopoguerra si chiusero con proventi netti di notevole entità per quei tempi. La Sezione più attiva era ancora quella del teatro. I suoi incassi nel 1921 erano saliti a 7 milioni e mezzo, i soci a 1.074. La Sezione dei diritti musicali, che nel 1903 contava 81 soci, nel 1921 ne aveva 1.800.
Alle Sezioni originarie si aggiunse nel 1920 la Sezione del Libro, incaricata dalle associazioni di autori e degli editori di controllare il servizio della timbratura dei frontespizi della opere pubblicate in volume.

La prima convenzione con lo Stato

Nel 1921 fu stipulata la prima convenzione con lo Stato Italiano per la riscossione dell’Imposta sugli Spettacoli, rinnovata fino al 1999, anno in cui la stessa è stata abolita. Ma la SIAE ha stipulato, in seguito, altri importanti accordi di cooperazione con lo Stato e con altri Enti ed Istituzioni pubbliche e private.
Nella primavera del 1926 la Società trasferì i suoi uffici da Milano a Roma, in Via del Gesù, nel vecchio palazzo Guglielmi. In quel periodo il Comune di Roma cedette in uso alla Società lo storico palazzetto del Burcardo, dal nome del prelato straniero, Johannes Burckardt, che se lo era fatto costruire alla fine del XV secolo e che la SIAE destinò a Biblioteca ed a Museo Teatrale.
Sempre nel 1926 entrava in vigore la nuova legge sul diritto d’autore, che segnava un grande progresso con il riconoscimento del diritto morale dell’autore che sarebbe stato poi recepito anche a livello internazionale (1928) nella citata Convenzione di Berna.
Nel 1927 la Società assumeva il nome di "Società Italiana degli Autori ed Editori".

Cultura di massa e rinnovamento

L’organizzazione tecnica ed amministrativa migliorò progressivamente negli anni seguenti, la rete degli agenti divenne sempre più capillare sul territorio, gli incassi aumentarono in seguito all’enorme sviluppo del cinema, della radio e degli altri mezzi di riproduzione delle opere. Il 22 aprile del 1941 fu emanata la legge n.633 sul diritto d’autore - tuttora vigente - per adeguare la disciplina alla rapida evoluzione dei mezzi di riproduzione delle opere dell’ingegno. La legge n. 633, nel definire la natura di ente pubblico della SIAE, le riconobbe in via esclusiva l’attività di intermediazione per l’esercizio dei diritti di pubblica rappresentazione, esecuzione, registrazione e radiodiffusione delle musicali, teatrali e letterarie.

La SIAE oggi

Il decreto legislativo n.419, di riordinamento degli enti pubblici (approvato il 29 ottobre del 1999, in attuazione dell’art.14 della legge n.59 - cosiddetta legge Bassanini), definisce oggi la Società Italiana degli Autori ed Editori come Ente pubblico a base associativa. Ordinamento fondamentale della Società è il nuovo Statuto, approvato definitivamente il 3 dicembre 2002.
La SIAE è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per i Beni e le Attività culturali (Legge 109/05 di conversione del Decreto Legge 26 aprile 2005 n.63).




La struttura

La SIAE é la Società degli Autori e degli Editori, che la amministrano attraverso gli Organi Sociali eletti da loro e tra loro stessi.

La sua struttura comprende il Direttore Generale e si articola in 5 Divisioni, di cui fanno parte Sezioni, per l’amministrazione del diritto d’autore, e Servizi per la gestione interna della Società e dei servizi di cooperazione. Dell’organizzazione strutturale fanno parte anche l'Area Comunicazione, l'Ufficio Rapporti Internazionali e l'Ufficio Legislativo.

La SIAE é, inoltre, presente sul territorio a livello capillare, tramite le sue 13 sedi regionali, 34 filiali e oltre 600 mandatari.




La Tutela economica del diritto d’autore

La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo stabilisce che ciascuno ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica della quale egli è autore. Ogni volta che un'opera viene rappresentata in pubblico, eseguita, diffusa, riprodotta, utilizzata nelle forme più diverse, l’autore ha il diritto di esigere un compenso in relazione all’utilizzo del suo lavoro: è il diritto d'autore, che spesso viene erroneamente ritenuto una tassa, mentre in realtà è la giusta retribuzione dovuta a chi ha creato un'opera.

L’autore che decide di aderire alla SIAE, di fatto le delega il compito di seguire il "percorso" delle proprie opere, in Italia e nel mondo, concedendo licenze ed autorizzazioni per l’utilizzazione dei suoi lavori, riscuotendo e distribuendo all’autore i relativi compensi. Un compito necessario, ma non facile, per non dire quasi sempre impossibile, per un singolo individuo. Un lavoro non creativo al servizio del lavoro creativo, che permette all’autore di dedicarsi interamente alla propria attività; mentre la SIAE, che tra l’altro è presente con i suoi uffici in tutto il territorio italiano (ed ha rapporti con Società d’autori di tutto il mondo) si occupa di tutelare le opere e gestire i rapporti con i cosiddetti "utilizzatori".

La SIAE tutela le opere musicali, quelle letterarie e dell’arte visiva, quelle teatrali e radiotelevisive, quelle cinematografiche e le opere liriche. E’ inoltre possibile depositare presso la SIAE le Opere Inedite ed i programmi software.

La SIAE è inoltre una delle prime Società d’Autori al mondo ad aver predisposto, in via sperimentale, una licenza per la tutela della musica su Internet.




Il territorio

Tramite la sua organizzazione capillare sul territorio, la SIAE verifica e controlla tutte le utilizzazioni del repertorio tutelato (musica, teatro, cinema, ecc.) e facilita la definizione delle pratiche che prevedono il contatto con un ufficio SIAE.

L’attuale Rete territoriale si articola in:

  • 13 Sedi Regionali con funzioni di coordinamento e controllo in ambito regionale. Curano i rapporti con le istituzioni e gli organismi locali, sia per la tutela dell’immagine aziendale che per lo sviluppo dei servizi offerti dalla SIAE e svolgono funzioni di sportello nella zona di competenza territoriale. Presso alcune Sedi (Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma) è anche operativo lo Sportello autori,dove gli associati possono depositare le proprie opere e dove gli interessati possono ottenere assistenza e tutta la modulistica che occorre per le pratiche di adesione;

  • 34 Filiali con funzioni di collaborazione con la sede regionale di appartenenza nello svolgimento delle attività di coordinamento e controllo del territorio regionale. Svolgono funzioni di sportello nella città dove si trovano e curano i rapporti con le istituzioni e gli organismi esterni;

  • oltre 600 Circoscrizioni mandatarie con funzioni di sportello e di controllo del loro territorio.




Diritto d'Autore - Domande e Risposte

  1. Cos’è il diritto d’autore?

    La legge speciale 22 aprile 1941, n. 633 istituisce la tutela delle opere dell’ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, al cinema. La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali dell'autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell'autore, che nel loro complesso costituiscono il "diritto d'autore". 

  2. Quali sono i diritti morali?

    I diritti morali sono assicurati dalla legge a difesa della personalità dell’autore e si conservano anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica. Essi non sono soggetti a termini legali di tutela.

    I principali diritti morali sono:

  • il diritto alla paternità dell’opera (cioè il diritto di rivendicare la propria qualità di autore dell’opera);

  • il diritto all’integrità dell’opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera che possa danneggiare la reputazione dell’autore);

  • il diritto di pubblicazione (cioè il diritto di decidere se pubblicare o meno l’opera).

  1. Quali sono i diritti di utilizzazione economica?

    I principali diritti di utilizzazione economica dell'opera sono:

  • diritto di riproduzione: cioè il diritto di effettuare la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo;

  • diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell'opera: cioè il diritto di presentare l’ opera al pubblico nelle varie forme di comunicazione sopra specificate;

  • diritto di diffusione: cioè il diritto di effettuare la diffusione dell’opera a distanza (mediante radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti telematiche, ecc.);

  • diritto di distribuzione, cioè il diritto di porre in commercio l’opera;

  • diritto di elaborazione, cioè il diritto di apportare modifiche all’opera originale , di trasformarla, adattarla, ridurla ecc..

    Tutti questi diritti permettono all’autore di autorizzare o meno l’utilizzo della sua opera e trarne i benefici economici.

  1. Quando nasce il diritto d’autore? Ci sono delle formalità da seguire?

    Non c’è nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenere il riconoscimento dei diritti d’ autore sull’ opera. Il diritto d’autore nasce automaticamente con la creazione dell’opera. 

  2. Chi è il titolare dei diritti?

    Il titolare dei diritti d’autore è, in via originaria, l’autore in quanto creatore dell’opera (oppure, nel caso di opere in collaborazione, i coautori).

    I diritti patrimoniali possono poi essere acquistati, alienati o trasmessi in tutte le forme e modi consentiti dalla legge.
     

  3. Quanto dura la tutela economica dell’opera?

    I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Trascorso tale periodo l’opera cade in pubblico dominio. Nel caso di opere in collaborazione il termine si calcola con riferimento al coautore che muore per ultimo.

  4. E’ libera l’utilizzazione di un’opera caduta in pubblico dominio?

    L’opera caduta in pubblico dominio è liberamente utilizzabile senza autorizzazione e senza dover corrispondere compensi per diritto d’autore. Ciò purché si tratti dell’opera originale e non di una sua elaborazione protetta.
     

  5. In che consiste l’attività della SIAE nell’ambito del diritto d’autore?

    La funzione istituzionale della SIAE consiste nell’attività di intermediazione per la gestione dei diritti d’autore. La SIAE concede, quindi, le autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere protette, riscuote i compensi per diritto d’autore e ripartisce i proventi che ne derivano. Svolge la propria attività in Italia, servendosi dei propri uffici e, all’estero, attraverso le Società d’autori straniere con le quali ha stipulato accordi di rappresentanza. 

  6. E’ obbligatorio aderire alla SIAE?

    Non è obbligatorio aderire alla SIAE. L’adesione alla SIAE è libera e volontaria. L’autore può teoricamente decidere di curare direttamente i rapporti con gli utilizzatori per tutelare i propri diritti, ma di fatto l’intermediazione di una organizzazione specializzata e capillare è indispensabile.

    In Italia, l’attività di intermediazione è riservata dalla legge alla SIAE in via esclusiva. L’ autore può comunque scegliere di aderire ad altre Società di autori di Paesi stranieri.
     

  7. L’autore che aderisca alla SIAE, deve sempre avvalersi della sua intermediazione?

    Dal momento in cui l’autore aderisce alla SIAE, si avvale della sua intermediazione per le utilizzazioni affidate alla sua tutela. Se interpellato direttamente, dovrà indirizzare alla SIAE gli utilizzatori per il rilascio delle autorizzazioni. L’autore non può concedere direttamente le autorizzazioni, non può rinunciare ai diritti e non può accordare riduzioni. Tutto ciò nell’interesse diretto dell’autore che, attraverso la gestione collettiva dei diritti, è garantito nei confronti degli utilizzatori, ai quali è assicurata la trasparenza di trattamento e la univocità di condizioni.
     

  8. Cosa sono i “diritti connessi” al diritto d’ autore ?

    I “diritti connessi” al diritto d’ autore sono quei diritti che la legge riconosce non all’ autore di un ‘opera, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini (si veda al riguardo il Titolo II della legge speciale 633/1941). I diritti connessi più importanti sono quelli riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori, quelli che spettano ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi, quelli dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive e quelli riconosciuti alle emittenti radiofoniche e televisive

    Altri diritti connessi, con forme di tutela più debole rispetto al diritto d’ autore, sono poi riconosciuti agli autori (o agli editori) in relazione a creazioni che non costituiscono vere e proprie “opere dell’ ingegno”: è il caso dei diritti sulle fotografie, sui bozzetti di scene teatrali, sulle edizioni critiche di opere di dominio pubblico, sugli inediti pubblicati dopo la scadenza del termine di tutela del diritto d’ autore ecc.



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